DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLE SEZIONI UNITE CIVILI SULLA RILEVANZA USURARIA DELLE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO (CMS) NEL CALCOLO DEL TEG FINO AL 31.12.2009.
Grazie al quotidiano lavoro e sacrificio del laboratorio giurimetrico della SOS Utenti, una creatura di 50.000 iscritti, diretta magistralmente dal dott. Gennaro Baccile, avevo scritto oltre un anno fa un articolo dal titolo provocatorio “Banche e golpe giudiziario” sul grave contrasto insorto tra la Cassazione penale e la Cassazione civile in materia di computo delle commissioni di massimo scoperto (CMS) nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG). La Cassazione civile, con ordinanza n. 15188/2017, depositata il 20.06.2017, aveva rimesso alla Sezioni Unite la questione relativa al computo delle CSM nell’usura fino al 31.12.2009.
Le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione hanno deciso sul punto il 27.02.2018.
In data 20.06.2018 sono state depositate le attese motivazioni della sentenza n. 16303/2018. Da un lato, le Sezioni Unite Civili, discostandosi dalle richieste del ceto bancario, hanno riconosciuto, in base al dettato normativo (art. 644 c.p.), il computo delle commissioni di massimo scoperto (CMS) nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG) anche nel periodo antecedente il 2010. Dall’altro, discostandosi dalle richieste degli utenti bancari, hanno riconosciuto una modalità di calcolo delle commissioni di massimo scoperto (CMS) ai fini usura conforme alle Istruzioni della Banca d’Italia dettate fino al 31.12.2009. Insomma, i Giudici di legittimità, chiamati di fatto a processare l’operato della Banca d’Italia e del Ministero del Tesoro (ora MEF), non se la sono sentiti di “colpire” lo Stato per ovvie ragioni di ordine finanziario. La sentenza, non immune da vizi, ha cercato di salvare capra e cavoli nel pieno rispetto della tradizione italiana. In sintesi, questo è il principio di diritto enunciato dalle SS.UU.: le commissioni di massimo scoperto (CMS) si computano per legge nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG) anche per il periodo antecedente il 2010, perché rappresentano – senza dubbio – un costo collegato all’erogazione del credito, ma il calcolo ai fini dell’usura presunta (c.d. oggettiva o in astratto) va fatto separatamente in favore degli intermediari creditizi e nel rispetto dei Decreti Ministeriali, provvedimenti amministrativi anziché atti normativi, errati nella forma e non nella sostanza. Questa soluzione pilatesca, tipica della cultura nostrana, certamente non ha messo la parola fine alla delicata questione giuridico-contabile. Sic transit gloria mundi! Sul punto invito a rivedere il mio intervento al Convegno, organizzato dal Movimento Forense e dalla SOS Utenti, dal titolo: “USURA BANCARIA E USURA CRIMINALE”, che si è tenuto a Roma il 23.02.2018 in Corte di Appello.
Avv. Luigi Iosa
Roma, 20/06/2018
Scarica e leggi la sentenza: