Il Gestore del Call Center Nazionale della SOS UTENTI licenzia un dipendente infedele e il Tribunale conferma.
Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro – rigetta il ricorso proposto da un dipendente avverso il provvedimento espulsivo che l’azienda aveva adottato nei suoi confronti, a causa di un’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro protrattasi per circa 7 giorni.
Con sentenza n. 9/2021, il Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro – ha accolto le istanze formulate dalla difesa legale dell’azienda curata dall’Avv. Angela Monni del Foro di Siracusa che ha stilato tutti gli atti processuali a difesa del datore di lavoro e dall’Avv. Giacomo Neri del Foro di Chieti, che ha seguito tutte le udienze, entrambi, esponenti della SOS UTENTI, e nel rigettare il ricorso ha evidenziato un importante principio di diritto: ”è evidente che in tale contesto neppure il rilascio del certificato medico da parte del medico pubblico o convenzionato con il SSN e la trasmissione in via telematica all’Inps costituiscono adempimenti sufficienti a garantire il rispetto degli obblighi nei confronti del datore di lavoro in quanto la trasmissione dell’attestato di malattia all’INPS garantisce la regolarità del rapporto da un punto di vista previdenziale (essendo richiesta ai fini del legittimo riconoscimento dell’indennità di malattia versata, appunto, dall’Inps), ma non risponde alla finalità di rendere edotto il datore di lavoro sul tipo di patologia determinante l’assenza e sulla sua prognosi e che al raggiungimento di tale ultima finalità è possibile pervenire solo attraverso un atto del lavoratore consistente nella comunicazione della propria copia dell’attestato di malattia o nella comunicazione di altra certificazione medica specialistica, che pone il datore di lavoro anche in condizione di esercitare il suo legittimo potere di controllo sulla veridicità o sulla persistenza dell’incapacità al lavoro”, ferma restando l’assenza di una causa di legittimo impedimento.
Il lavoratore era delegato dal suo datore di lavoro anche alla segreteria nazionale della SOS UTENTI e la persistente assenza senza alcun avviso ha costretto la Società responsabile del Call Center nazionale della SOS UTENTI ad adottare il provvedimento di licenziamento per poter rapidamente sostituire il lavoratore negligente.
“Ci è molto dispiaciuto di tale licenziamento, dichiara il fondatore e Presidente Onorario della SOS UTENTI, Dott. Gennaro Baccile, ma il lavoratore, in un contesto economico con elevata disoccupazione, deve fare attenzione a rispettare le regole sia comportamentali sia normative, perché la competizione, specialmente nelle posizioni segreteriali, è molto elevata”.
Poi, nel caso specifico, pare che il lavoratore anziché dialogare con il datore di Lavoro, avvalendosi anche della SOS UTENTI, ha preferito acuire il contrasto con la speranza di mirabolanti benefici economici arrivando a rifiutare anche una discreta somma in sede conciliativa.
Dichiara il presidente onorario Dott. Gennaro Baccile, “Spesso gli utenti, anche lavoratori, come in questo caso, sono più vittime dei loro difensori, cattivi consiglieri, che delle controparti”.
Il Lavoratore ha accolto la sconfitta senza proporre appello. E la sentenza è diventata Definitiva.
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LA STAMPA : IL MESSAGGERO
IL MESSAGGERO_ABRUZZO_30_01_2021
IL COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA LICENZIAMENTO-1
LA SENTENZA DEL GIUDICE D.ssa LAURA CIARCIA
Ortona – Chieti 25 Gennaio 2021