A seguito di un infortunio sul lavoro o un danno a fronte di una malattia professionale, la legge prevede un indennizzo da cd. danno biologico INAIL, erogato proprio dallo stesso Istituto, direttamente al lavoratore.
Prima di approfondire quanto è cambiato al riguardo, a seguito della recente Legge di Stabilità, compiamo un passo indietro e approfondiamo il tema dell’infortunio sul lavoro.
L’infortunio sul lavoro
Prima di tutto, nell’alveo degli infortuni del lavoro non vengono meramente compresi quelli che avvengono strettamente negli orari di lavoro, ma anche ciò che avviene nelle attività connesse e correlate indirettamente all’attività lavorativa.
Rientrano, dunque, non solo gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni che minano l’integrità psico-fisica del soggetto, e aprendo ad un’interpretazione soggettiva delle singole casistiche, non poco complessa.
Ciò si fa ancor più vero, se pensiamo che l’INAIL copre anche gli infortuni del lavoratore a seguito di una sua stessa negligenza, imperizia o imprudenza.
Operativamente, successivamente al verificarsi del sinistro, e della trasmissione del primo certificato medico del pronto soccorso, che deve essere trasmesso al datore di lavoro, lo stesso deve procedere obbligatoriamente a presentare il nuovo modello denuncia infortunio sul lavoro INAIL, nel caso di prognosi superiore ai 3 giorni.
A carico del lavoratore, invece, l’onere di effettuare la visita medica presso gli ambulatori INAIL, due o tre giorni prima del termine della prognosi indicata dal certificato medico.
La mancata denuncia all’INAIL dell’infortunio da parte del datore di lavoro, entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico, prevede una sanzione a suo carico che va dai 1.290,00 € ai 7.745,00 €, la quale è prevista anche in caso di denuncia incompleta o inesatta.
Tornando al concetto di danno biologico INAIL, il decreto 14 febbraio 2014 modificò gli importi liquidati in automatico dall’INAIL in caso di danno biologico e, la recente Legge di Stabilità, ha rivalutato gli importi annuali relativi proprio a tale indennizzo, erogati ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 38/2000.
Ma quando l’INAIL riconosce il danno biologico?
Per essere riconosciuto, il danno deve verificarsi durante l’orario di lavoro, sul posto di lavoro o nei tragitti che compie per raggiungere la sede (cd. Incidente in itinere), ad esclusione di quanto avviene a seguito di comportamenti estranei al lavoro, mentre, come detto antecedentemente, vengono ricompresi quelli per negligenza, imperizia o imprudenza del lavoratore.
Inoltre, viene riconosciuto come danno biologico altresì la condizione che si verifica con il progressivo e lento svolgimento di attività lavorative ad alto rischio, che hanno per l’appunto causato l’insorgere di patologie.
Le nuove tabelle 2020 danno biologico INAIL
Se la menomazione riportata a seguito dell’infortunio sul lavoro o malattia professionale è tra il 6% e il 100%, si fa riferimento alla cd. Tabella indennizzo del danno biologico INAIL per calcolare lo stesso in modo puntale.
I criteri della tabella sono indipendenti dal reddito del lavoratore e dal settore di riferimento dell’attività, dipendenti dall’età e dal sesso, e crescenti in funzione della gravità della menomazione.
La Legge di Stabilità ha previsto che i nuovi importi per il calcolo del risarcimento debbano aumentare ed essere rivalutati.
La rivalutazione ISTAT vale per il triennio 2016-2018 e gli aumenti annuali saranno cumulati a quello del 16,25% complessivo, previsto dall’Art. 1, commi 23 e 24, della Legge 247/2007 e dall’Art.1, comma 129, della Legge 147/2013.
Secondo i nuovi standard, il primo punto di invalidità passa da 791,95€ a 795,91€, mentre il punto di inabilità assoluta passa da 46,20€ a 46,43€.