La sentenza è importante perché ribadisce il principio per il quale la determinazione del tasso di interesse debitore in contratto dev’essere univoca senza la possibilità di dubbio nell’interpretazione. Nel caso di specie in contratto la pattuizione non era corretta perché nel contratto il tasso era stato indicato senza precisare se era quello debitore o creditore, se il tasso pattuito fosse su base annua o semestrale o trimestrale, se il tasso si riferiva al fido accordato oppure agli utilizzi eccedenti il fido accordato.
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