1) Sentenza del Tribunale di Pescara del 22\08\2018, N° 1175/2018, a firma del Giudice Unico, Dott.ssa Grazia Roscigno, sintetizza che “Nel Contratto di conto corrente con apertura di credito l’Onere della prova è a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e che, in Mancanza di tutti gli estratti conto completi, il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni “di merito” che spettano al debitore principale”.
In dettaglio, “In base all’assunto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (la più recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018), non sono state esaminate le questioni di nullità ma direttamente affrontate dal Giudice quelle inerenti il riparto dell’onere della prova. E siccome la Banca non ha provato come si sia formato il Suo Credito, il tribunale lo ha azzerato liberando il Garante Fidejussore dal pagamento della somma di € 56.000,00 richiesto con Decreto Ingiuntivo.
2) Sentenza del Tribunale di Pescara del 24\08\2018, N. 1209/2018, a firma del G.O.T. Dott.ssa Sabrina De Simone conferma che “Nel Contratto di conto corrente con apertura di credito, l’Onere della prova di come si sia formato il saldo debitore è a carico della banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. La Mancanza del contratto di apertura del conto corrente e di tutti gli estratti conto completi comporta la REVOCA del decreto ingiuntivo e la CONDANNA della banca a rimborsare le spese di lite”.
Più in dettaglio, “In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B. (Testo Unico Bancario), oltre a tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria, il decreto ingiuntivo va senz’altro revocato in quanto l’indisponibilità del contratto e degli estratti conto hanno, quindi, impedito di accertare la presenza delle clausole nulle, come indicate dall’opponente e di ricostruire, precipuamente, l’andamento del rapporto, con l’eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa. Il debito azzerato ammonta ad € 78.761,63” e con ciò liberando anche il Garante Fidejussore.
Esemplare il commento, che presto riesamineremo, di Baccile, che comunica : “In Abruzzo, ma anche in tutta l’Italia – un terzo delle pretese creditorie delle banche, attivate con Decreti Ingiuntivi, si rivelano “Bufale”prive di ogni fondamento. E’ una piaga che coinvolge, in Abruzzo, non meno di 10.000 utenti bancari, per 1 miliardo e 400 milioni circa di crediti bancari classificati a Sofferenza, inesistenti, se sottoposti a giudizio, come quelli dei due imprenditori pescaresi. Il Dato nazionale ammonta invece a ben 1 milione e 100 mila affidati, equivalenti a circa 65 miliardi di € di debiti bancari, forse fasulli ”.