Da sempre, dottrina e giurisprudenza si sono dibattute sulla questione della rilevanza degli interessi moratori e del relativo superamento del tasso soglia di usura. Non si è mai giunti ad una soluzione che chiarisse ogni aspetto e, di conseguenza, le Sezioni Unite sono intervenute con una
rapida serie di pronunce nel tentativo di offrire un chiarimento definitivo.
Nel suo ultimo intervento, la Cassazione ha trattato la natura stessa degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, utile a comprendere quale inquadramento sistematico debba essere preso in considerazione per gli uni e per gli altri.
La SOS Utenti, vicina e attenta al tema dell’usura e dell’anatocismo bancario nel suo operato, ritiene opportuno soffermarsi sulla sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286, la più recente, da parte della Terza Sezione Civile. Nella stessa, si tratta del cosiddetto “cumulo” degli interessi
corrispettivi e moratori ai fini della valutazione dell’usura e si afferma che “l’interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro“, laddove “l’interesse di mora, secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c., rappresenta invece il
danno conseguente l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria“.
Le Sezioni Unite hanno sottolineato in prima battuta come i tassi di mora siano solitamente determinati apponendo uno spread aggiuntivo al saggio dell’interesse corrispettivo. Assodato questo, in realtà, la questione del “cumulo” non sarebbe affatto una problematica, in quanto una
volta costituita la mora, tutti gli interessi del cliente assumono natura moratoria e, di conseguenza, “è indubbio che gli interessi corrispettivi non possano essere richiesti insieme a quelli moratori”.
Naturalmente, è la stessa Banca d’Italia a provvedere alla rilevazione media dei tassi convenzionali di mora dal quale, dunque, è possibile determinare il tasso soglia, in ogni semestre di riferimento, applicando alla media la maggiorazione prevista dalla l. n. 108 del ’96.
Da ciò ne consegue come, non distinguendo più parte moratoria da quella corrispettiva, si debba procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi, per poi stabilire oltre quale soglia si sia in presenza di usura.
Tuttavia, questa soluzione che àncora la verifica dell’usura ad un parametro (ossia al cosiddetto tasso soglia di mora di cui parlavamo in precedenza) sembra non convincere. Difatti, viene preferita la precedente pronuncia (sentenza 30 ottobre 2018, n. 27442) che, in modo diametralmente opposto, effettua la verifica dell’usurarietà sul “tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza applicare alcuna maggiorazione od incremento”.
L’ultima sentenza della Cassazione, dunque, liquidando la distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, riferisce i primi alla remunerazione concordata per il godimento di una somma di denaro, i secondi al risarcimento per il conseguente inadempimento. Tuttavia, constatiamo come
questa serie di prese di posizioni contrastanti della Cassazione sulla mora, i quali coinvolgono pesantemente i rapporti utente-banca, riversano non poche criticità economiche sugli operatori economici e i consumatori, con il rischio che la finanza governi l’economia causando sempre più
frequenti crisi di liquidità.
In tal senso, il costante supporto che la SOS Utenti fornisce agli Utenti consumatori e ai professionisti del settore, funge da scudo a difesa dagli effetti di tali confusioni sulle tematiche che affliggono i rapporti bancari.
Scarica il testo integrale e relativi allegati dimostrativi a sostegno dell’esposto ai giudici della SS. UU. N° 19597\2020
ESPOSTO QUERELA A GIUDICI DELLA SS. UU. N. 19597 DEL 18 SETT. 2020