In Italia sono sempre maggiori le denunce di malasanità. Spesso l’unico modo per ottenere un riconoscimento economico è quello di ricorrere alle vie giudiziali. Ma per gli inesperti non è sempre facile orientarsi nei meandri giuridici. Per questo motivo spesso la maggior parte delle persone evita di agire oppure si caccia in faccende lunghe, con conseguenze a volte estremamente negative.
Con malasanità, s’intende una carenza dell’attività dei servizi professionali che causa un danno al soggetto beneficiario della prestazione. Una serie di responsabilità civili o penali degli operatori o delle persone giuridiche del settore medico e sanitario, all’interno di cliniche e strutture specializzate per le operazioni di chirurgia estetica.
Consenso informato
Uno dei principali diritti del paziente, in vista di un’operazione chirurgica, è il consenso informato: la manifestazione di volontà espressa anticipatamente per poter proseguire in molte pratiche assistenziali. Costituito da fogli necessari per conoscere i possibili effetti del trattamento medico, contiene anche le dichiarazioni del paziente, in merito ad eventuali patologie pregresse.
A chi rivolgersi in caso di errore medico
I casi di malasanità necessitano di consulenze e attente valutazioni di professionisti specializzati nell’ambito della medicina legale. Secondo l’articolo 1218 del Codice Civile, in ambito di responsabilità sanitaria “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Per l’attivazione di un risarcimento occorre quindi dimostrare il nesso causale fra la condotta negligente del medico che ha effettuato un’operazione mal riuscita, e il danno biologico, morale o esistenziale causato al malato.
Responsabilità professionale: tempi e modalità del risarcimento
In vista di una valutazione occorre come prima cosa mettere a disposizione dei propri consulenti il modulo di consenso informato sottoscritto per prendere visione e cognizione giuridica delle clausole contenute al suo interno.
Secondo la riforma Gelli del 2017, in casi di malasanità la responsabilità, di natura contrattuale, riguarda la struttura ospedaliera ed è possibile attivare un giudizio risarcitorio entro i dieci anni successivi al verificarsi del danno.
Malasanità, i casi di tipo penale
Nelle situazioni più critiche la responsabilità può essere considerata di tipo penale. In questi casi la consulenza di diritto penale è da integrarsi a quella di diritto civile. È quindi importante, ai fini di una valutazione concreta del paziente, dare prevalenza all’aspetto risarcitorio oppure a quello sanzionatorio, a seconda delle scelte.
Sei vittima di malasanità? Pensi di avere subito un danno a causa di un errore medico o di una scorretta assistenza sanitaria? Per ottenere un’adeguata assistenza, la Sos Utenti, specializzata in risarcimento dei danni alla salute, è a disposizione per un’attenta valutazione del tuo caso.
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